Descrizione estesa
AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI
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IL SINDACO
Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata sulla G.U. del 7 Maggio 1951 n. 102, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi 24 Novembre 1951 n. 1324, 5 Maggio 1952 n. 405 e 27 Dicembre 1956 n. 1441, pubblicata sulla G.U. del 3 GENNAIO 1957;
Vista la Legge 24 MARZO 1978 n. 74 relativa alla conversione del D.L. 14/02/1978 n.31, pubblicata sulla G.U. del 29/03/1978
RENDE NOTO
che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, occorre procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:
- Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a presentare apposita domanda entro e non oltre il 31 Luglio p.v. per iscriversi negli elenchi integrativi comunali. La domanda corredata di fotocopia di documento d’identità, scaricabile dal sito può essere inviata al https://www.comune.santeufemiadaspromonte.rc.it seguente indirizzo protocollo@pec.seufemia.it o consegnata a mano presso l’ufficio protocollo.
- I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):