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AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

AGGIORNAMENTO ALBO GIUDICI POPOLARI

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari
Iscrizione all'Albo Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le Corti d'Assise d'Appello biennio 2025-2027

Data di Pubblicazione

07 aprile 2025

Tipologia

Avviso

Descrizione estesa

             AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

                    ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI

                                         ********************                 

                                           IL SINDACO

 Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata sulla G.U. del 7 Maggio 1951 n. 102, sul        riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi 24 Novembre 1951 n. 1324, 5 Maggio      1952 n. 405 e 27 Dicembre 1956 n. 1441, pubblicata sulla G.U. del 3 GENNAIO 1957;

    Vista la Legge 24 MARZO 1978 n. 74 relativa alla conversione del D.L. 14/02/1978 n.31, pubblicata           sulla G.U. del 29/03/1978

                                                                          RENDE NOTO

    che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive      modificazioni, occorre procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:

 

  1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a presentare apposita domanda entro e non oltre il 31 Luglio p.v. per iscriversi negli               elenchi integrativi comunali. La domanda corredata di fotocopia di documento d’identità, scaricabile dal sito può essere inviata al https://www.comune.santeufemiadaspromonte.rc.it seguente indirizzo protocollo@pec.seufemia.it o consegnata a mano  presso l’ufficio protocollo.
  2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):

                                    CORTE D’ASSISE

CORTE D’APPELLO

Cittadinanza Italiana

Cittadinanza Italiana

Godimento dei diritti civili e politici

Godimento dei diritti civili e politici

Buona Condotta Morale

Buona Condotta Morale

Età non inferiore a 30 anni e non superiore 65 anni

Età non inferiore a 30 anni e non superiore 65 anni

Diploma di scuola media di primo grado

Diploma di scuola media di secondo grado

 

3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):  

  1. i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  2. gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  3. i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine congregazione.

L’ Ufficio Elettorale è a disposizione per ogni chiarimento o supporto.

Ultima modifica: lunedì, 07 aprile 2025

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