Descrizione iniziativa
Il Quesito n. 1 intende abrogare tutte quelle disposizioni che rendono le vaccinazioni pediatriche “obbligatorie” e definiscono un “obbligo” o “obblighi” dei genitori quello di somministrare i farmaci vaccinali ai figli, in modo che il regime di prevenzione sanitario impostato dalla Legge Lorenzin resti salvaguardato nella sua concezione strategica e di promozione della sanità pubblica come "attività raccomandata o fortemente raccomandata", senza la necessità che però vengano applicate sanzioni economiche a carico dei genitori che non aderiscono, per scelta, per necessità o per esigenza precauzionale, alla vaccinazione dei propri figli.
In ottica precauzionale ispirata al principio del minor sacrificio possibile della libertà di cura, il Quesito n. 1 intende abrogare la disposizione della Legge Lorenzin che attribuisce la possibilità di esentare o differire un trattamento sanitario pediatrico solo a particolari medici (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta), e solo in caso di “documentato" e "accertato pericolo per la salute”, impedendo perciò a tutti gli altri medici - di ogni disciplina o specializzazione- di esentare o differire dalla vaccinazione stessa un bambino sulla base di un’anamnesi generale, della valutazione di un concreto rapporto rischi-benefici, nel rispetto del principio di precauzione e delle specifiche condizioni complessive di salute dell’interessato.
Quesito iniziativa
Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta già citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 1 comma 1 limitatamente alle parole “obbligatorie e”; art. 1 comma 1-bis limitatamente alle parole “obbligatorie e”; art. 1 comma 1 -ter ; art. 1 comma 2 limitatamente alle parole “obbligo della” nel primo periodo nonché limitatamente alla frase “all’obbligo vaccinale di cui al presente articolo” nel secondo periodo; art. 1 comma 2 -bis limitatamente alla parola “obbligatori”; art. 1 comma 3; art. 1 comma 4 limitatamente al seguente periodo “In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1 -bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell’atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all’età. Per l’accertamento, la contestazione e l’irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All’accertamento, alla contestazione e all’irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome.”; art. 1 comma 6 -ter limitatamente alle parole “per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione”; art. 4 -bis comma 1 limitatamente al periodo “e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del presente decreto.”; art. 5 comma 1 limitatamente ad entrambe le parole “obbligatorie” tutte contenute nell’ultimo capoverso?».